la loro compartecipazione alle spese per la urbanizzazione secondaria (scuole, servizi pubblici, ecc.). Questi impegni, che a prima vista possono apparire alquanto onerosi per i proprietari terrieri, tali non sono se si ha presente che gli appartamenti che verranno costruiti in dette zone hanno maggior valore commerciale e più facile collocazione sui mercato perchè, giustamente, il cittadino non vuole più vivere in zone non servite da quei conforti che l'esigenza attuale richiede. Le severe sanzioni previste dalla legge « Ponte » scoraggeranno sicuramente tutti coloro che nel passato preferivano pagare le poco rilevanti ammende piuttosto che ottemperare i disposti della legge urbanistica. Le sanzioni che chiamano in causa contemporaneamente il committente titolare della licenza, il direttore dei lavori ed il costruttore sono le seguenti: a) — ammenda fino ad un milione per il mancato rispetto delle modalità ese- cutive fissate nella licenza di costruzione: b) — l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda fino a due milioni nei casi di inizio dei lavori senza licenza o di prosecuzione di essi nonostante l’ordine di sospensione: c) — per le costruzioni abusive qualora non sia possibile la restituzione in pristino mediante la demolizione viene applicata in via amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle spese stesse; d) — le opere iniziate senza licenza od eseguite in contrasto con le norme sta- bilite dalla stessa, non beneficeranno delle agevolazioni fiscali previste dalla legge, nè di contributi od altre provvidenze dello Stato o di altri Enti Pubblici. Un altro dispositivo teso ad educare la cittadinanza su problemi relativi all’urbanistica è quello della pubblicazione delle licenze nell’albo pretorio dal Comune: ciò per Mantova non è una novità in quanto la rivista « Città di Mantova » ha periodicamente pubblicato l'elenco delle licenze, il nome del proprietario, la località dove la costruzione doveva essere eseguita, il nome del progettista ed il numero dei vani che interessavano la licenza medesima. Nuovo invece è il fatto che la legge « Ponte » consente a chiunque di prendere visione degli atti relativi al progetto e di ricorrere contro il rilascio della licenza qualora si ritenga che questa sia in contrasto con le norme vigenti. Ouesta norma è da considerare di alto valore democratico perchè fa partecipe la collettività alla determinazione degli sviluppi della città. La Giunta Municipale dopo un esame approfondito della legge « Ponte », inquadrata nei dispositivi della vecchia legge, tuttora vigenti, ha impegnato gli uffici preposti alla elaborazione dei piani particolareggiati mancanti, per la redazione di un regolamento edilizio che si adegui alle norme attuali e per le modifiche del piano regolatore approvato una decina di anni fa. In questo impegnativo compito di aggiornamento, come è già stato detto nella nota della « Gazzetta di Mantova » del 24 ottobre, prezioso sarà l’apporto dei Tecnici mantovani e delle loro associazioni, ma non solo di questi. L'auspi-cio deH’Amministrazione Comunale è che tutta la popolazione sia partecipe con suggerimenti e critiche costruttive allo sviluppo della città perchè ciò avvenga in modo ordinato e corrispondente alle esigenze della popolazione. ERMES PIVA Assessore all’Urbanistica IO FINANZA LOCALE modifiche al “Testo Unico],, la nuova legge 388 Nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 15 giugno 1967 è stata pubblicata la legge 18.5.1967 n. 388, recante « Modificazioni al Testo Unico della Finanza Locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931 n. 1175». Con tale legge si è provveduto, in analogia a quanto già legislativamente previsto per il settore dei tributi erariali, a renderle applicabili anche ai tributi locali: 1) gli interessi di mora previsti per le tasse ed imposte indirette sugli affari; 2) le maggiorazioni d’imposta per ritardata iscrizione a ruolo delle somme o maggiori somme dovute dal contribuente; 3) l'indennità a carico dell’Ente locale per ritardato sgravio di somme già percepite: 4) il prolungamento della rateazione del debito tributario relativo a periodi di imposta arretrati. La legge prevede inoltre talune modifiche al Testo Unico sopracitato riguardanti la formazione dei ruoli, modifiche che si sono rese necessarie per coordinare la vigente legislazione con la normativa introdotta dalla nuova legge. In particolare il 2" comma dell’art. 1 precisa che qualora l’Ente locale voglia avvalersi della facoltà di prorogare al 30 giugno dell’anno successivo gli adempimenti relativi alle variazioni da introdursi nei ruoli per effetto di rettifiche delle dichiarazioni presentate dai contribuenti o di nuovi accertamenti, le iscrizioni effettuate nei ruoli principali hanno carattere provvisorio. Tale Principio di provvisorietà dei ruoli principali non costituisce una innovazione assoluta, in quanto anche in precedenza, per ormai costante giurisprudenza, era ammessa la provvisorietà dei ruoli a condizione che in sede di approvazione fosse espressa una specifica e nominativa riserva. Tale norma se da un lato porta a stabilire una data certa da cui far decorrere l'applicazione delle maggiorazioni a carico del contribuente, data individuabile in quella di pubblicazione dei ruoli principali, dall’altro lato, lascia all Ente impositore un maggior tempo a disposizione per operare le rettifiche alle dichiarazioni del contribuente o le rettifiche d’ufficio, permettendo un più Profondo servizio di indagine a tutto vantaggio della giustizia e della perequazione tributaria, salvaguardando nel contempo la corrente riscossione dei carichi annuali. 11