trollo sanitario degli alunni sotto il profilo clinico e dello sviluppo psico-somatico, con particolare riguardo alla sfera delle malattie infettive, il controllo sanitario degli ambienti e della refezione scolastica, e prospettando per la prima volta una attività di educazione igienico-sanitaria alla popolazione scolastica, iniziativa che va estesa ai genitori e agli insegnanti. La legge espone, in modo dettagliato, quali siano i servizi medici specialistici (oculistici, odontoiatrici, ecc.) e fa menzione di servizi medico-psico-peda-gogici ai fini delle classi differenziali e speciali oltre ad altri servizi che non citiamo ma non meno importanti. In tema di competenze esso investe il Ministero della Sanità in modo directo ed i Ministeri della Pubblica Istruzione e della Previdenza Sociale in linea collaborativa, ponendo l’onere dei servizi sui Comuni o isolatamente o riuniti in consorzi. Il servizio dipende dall’ Ufficiale Sanitario e fa parte di una apposita sezione dell’ Ufficio locale di Igiene e Sanità. Dipendono anche, tecnicamente, dall’Ufficiale Sanitario, i sanitari che esplicano opera nell’ambito dei servizi medico-scolastici e non hanno rapporti di impiego con i Comuni. Situazione che non sempre è stata per il passato rispettata anche volendolo per l’inadeguatezza dei mezzi. Ai Medici Condotti poi la legge fa accenno quando ne delinea il possibile impiego nei Comuni non capoluoghi, inferiori ai 30.000 abitanti. Questi, in limiti schematici, sono i punti salienti della legislazione vigente, in materia di medicina scolastica, dove finora hanno operato le autorità loc&li tra ostacoli di ogni genere. Le difficoltà si erano accresciute per diversi interventi similari nel settore, i quali adottando indirizzi e trattamenti economici non uniformi, avevano creato anomalie di situazioni. Per cui, nonostante l’innegabile desiderio da parte di vari operatori, qualche lacuna esiste ancora. Infatti nei congressi delle Società di Igiene e di Medicina scolastica (per andare ai recenti di Novara e Bologna), nelle riunioni degli Amministratori locali, veniva sovente rilevato come il settore della medicina scolastica fatta eccezione per alcuni grandi centri e per casi isolati, rimaneva ancora una attesa, specie nelle zone periferiche. Beninteso intendendo come medicina scolastica una forma di medicina preventiva ed in qualche caso curativa, praticata con metodo, con precisa finalità, con strumenti idonei e non fatta di sporadiche e generiche visite nell'ambito della scuola, nelle quali non è negabile la buona volontà, ma che non possono certo identificare moderni concetti al riguardo. In una struttura incompleta ed in momento finanziariamente particolare giunge l'atteso Regolamento di esecuzione del titolo III dei servizi di medicina scolastica, tuttavia opportuno richiamo al problema per tutti coloro che se ne occupano o dovrebbero occuparsene. Il Regolamento, nel ribadire i concetti della precedente normativa, interessa IO senza alcun dubbio gli Enti locali con una serie di impegni direttivi, organizzativi ed economici dovendo essi provvedere al personale medico ed ausiliario sanitario, a convenzioni con enti operanti gratuitamente e non gratuitamente nel settore, con ospedali ecc. (artt. 2, 3, 4 e 9), ai locali, alle attrezzature degli ambulatori e dei pre-ambulatori. E' interessante rilevare come venga posta fine alle varie interpretazioni nel rapporto numerico medici-popolazione scolastica, stabilendo all ’art. 11, che « saranno di norma adibiti al servizio medico-scolastico almeno un medico scolastico generico per ogni 2.000 alunni o frazione superiore a 1.000 ed almeno una unità di personale sanitario ausiliario per ogni 1.000 alunni o frazione superiore a 500. L art. 24 — e pare sia dedicato poco spazio a questi rapporti — prevede la collaborazione tra mondo della medicina scolastica e mondo della scuola, ove nessuno dei due deve essere al servizio dell’altro, ma entrambi al servizio della comunità scolastica. E’ infatti soltanto attraverso ad un vero e sincero spirito di collaborazione che potranno essere evitate le possibili interferenze e superati i dubbi ove le competenze possono essere sfumate ed incerte. Sanitari ed insegnanti, vicendevolmente, chiederanno e riferiranno sullo stato di salute degli alunni e su ogni notizia che può avere riflessi nella condotta educativa e nel trattamento terapeutico. La attività sarà estesa anche nei periodi di vacanza con attività annesse alla vita scolastica e l’assistenza alle colonie nell’ambito del Comune (art. 28). Nel settore specialistico il titolo IV si occupa dell’assistenza medico-scolastica nelle scuole speciali, classi differenziali, istituti medico-psico-pedagogi-ci. educativi ed assistenziali estendendo a tali enti la vigilanza dell'Ufficiale Sanitario (argomento non nuovo perchè già previsto dal D. P. 264). In proposito viene affidata la prima istanza dell'accertamento agli insegnanti e