Solo nel nucleo storico la norma può essere disattesa per la creazione di servizi igienici (verso il cortile) in fabbricati che ne siano sprovvisti. In tal modo la conservazione del vecchio « abitato » non viene a prescindere da quel minimo di necessità igieniche che le esigenze attuali prescrivono. Sempre nello spirito di cui sopra sarà ammessa la costruzione di cavedi solo nel nucleo storico, come solo nel nucleo storico è ammesso il diritto di risvolto con un'altezza superiore a quella consentita dallo spazio pubblico antistante (art. 36). Per conservare poi le altezze attuali, anche se eccedenti i limiti fissati dal Regolamento, l'art. 38 prevede per gli edifici esistenti nel Centro Storico la loro ricostruzione alla medesima altezza, purché rispondenti a tutte le altre prescrizioni e purché i lavori siano iniziati entro un anno dell'av-venuta demolizione. In sostanza quindi chi vorrà restaurare la propria casa, ristrutturare gli ambienti interni, migliorare i servizi igienici potrà eseguire i relativi lavori anche se le altezze, i rapporti di illuminazione dei locali e le distanze ecc., non saranno perfettamente regolamentari. Un'altra facilitazione che riguarda tutta la città, ma che viene ad interessare anche il centro cittadino, è quella riguardante la formazione delle autorimesse private in edifici esistenti. Gli artt. 61 e 62 del nuovo regolamento prevedono facilitazioni per la costruzione di autorimesse singole nelle vie prive di marciapiede (in pratica nel solo nucleo storico) e la formazione di autorimesse e box nei cortili, a condizioni particolarmente larghe. Questa norma potrà quindi anche servire a decongestionare parzialmente dei veicoli in sosta le strade del centro, sempre più ostruite dai posteggi a tempo più o meno limitato. Non bisogna dimenticare infine la norma (art. 40) riguardante le distanze delle costruzioni dai confini e tra le costruzioni stesse. Nel nucleo storico viene sempre concesso di poter costruire sul confine della proprietà e in aderenza a fabbricati già esistenti. Per evitare poi le innumerevoli discussioni sorte in passato sulle distanze tra un fabbricato e l'altro lo stesso articolo prevede che se una costruzione non viene posta in aderenza ad un'altra, deve intercorrere sempre una distanza pari ad almeno i 2/3 dell'altezza della costruzione più alta. Ma ciò potrà formare materia di un successivo articolo che, con l'ausilio di schizzi esemplificatori, illustrerà più compiutamente ¡1 nuovo regolamento ed, in particolare modo, le differenze sostanziali che lo distinguono dal precedente. * * * 18 l'onorificenza di commendatore al merito della repubblica al segretario generale dott. piva Su proposta del ministro per l'Interno - on. Franco Restivo - il Presidente della Repubblica si è compiaciuto di conferire al sig. Segretario Generale del Comune dott. cav. uff. Erminio Piva l'onorificenza di Commendatore dell'ordine « Al merito della Repubblica », quale « meritato riconoscimento — sono parole del-l'on. Restivo — per il suo lavoro » al servizio degli Enti Locali. Il personale della Segreteria Generale si è voluto assumere l'onore di offrire al chiar.mo dott. Piva le insegne della Commenda, mentre la Giunta al completo, durante un lieto simposio, gli ha offerto, a prova dell'unanime stima e del più sentito compiacimento, un prezioso dono. 19