Certo è che al momento attuale questa volontà, laddove esiste, si scontra con tutta una serie di contraddizioni legislative, di intoppi burocratici e di carenze istituzionali. In questa situazione è vano e improduttivo attendere una riforma demiurgica: è proprio dalla volontà dei comuni di risolvere unitariamente i problemi di un equilibrato sviluppo territoriale, dalle iniziative volte alla formazione di consorzi, servizi comuni, comprensori, piegando opportunamente a tal fine gli strumenti giuridici esistenti, che potrà venire uno stimolo e una indicazione per un riassetto generale della politica urbanistica nazionale. Questa sarebbe la risposta più corretta all'atto di sfiducia manifestatosi con la legge « ponte » che, pur ponendo un argine necessario al caos edilizio e urbanistico, si è tradotta in realtà in una pianificazione dall'alto, con una normativa che appiattisce tutta la complessa realtà del territorio nazionale. Impostando il discorso della pianificazione intercomunale, discorso che sintomaticamente la legge « ponte » non ha voluto affrontare, si supererebbe il criterio del frettoloso « mettersi in regola » per evitare la sanzione del blocco edilizio, attuando una consapevole e libera politica del territorio. Caratteri urbanistici e operativi dell'« intercomunalità ». Le esperienze e i dibattiti nel campo dell'urbanistica italiana del dopoguerra rivelano la necessità inderogabile del superamento della dimensione comunale. I limiti amministrativi, molto raramente, riescono a definire in modo adeguato una precisa entità geo-urbanistica. Ma di intercomunalità, nell'ambito della cultura urbanistica, si parla da parecchio tempo ( 1 ) senza aver trovato uno sbocco operativo se non nei casi delle grandi aree metropolitane. Ed è proprio questa esclusiva applicazione che ha contribuito a falsare il concetto di intercomunalità o meglio ad accentuarne unicamente un aspetto. Difatti il coordinamento urbanistico intercomunale può essere considerato oscillante fra due poli : a) la razionalizzazione dello sviluppo accentuato delle aree metropoli-tane, che nella loro espansione investono nuclei e territorio al di là degli originari confini amministrativi; b) l'organizzazione di un territorio « periferico », privo del nucleo di accentramento, o nel quale questo nucleo non assuma funzioni egemoniche. Nel primo caso, evidenziato in special modo nelle vicende dei piani intercomunali milanese e torinese, la tendenza è di tipo monocentrico, volta cioè ad organizzare il rapporto tra un nucleo fortemente attivo ed un territorio passivo la cui unica vocazione è quella di essere assorbito dall'espansione metropolitana (2). Da questa esperienza è certo venuto sinora lo stimolo e l'incentivo maggiore, ma esse hanno contribuito a consolidare l'equivoco della « città regione » intesa come campo di estensione di quel tipo di relazioni create dalle grandi città. Lo stesso Piano di assetto territoriale della Lombardia, giunto proprio in questi giorni ad una fase avanzata di studio, pur impostando 16 le proprie ipotesi sul decentramento dell'area milanese attraverso l'incentivazione dei valori urbani della corona, viene in pratica a considerare quest'ultima come l'area di riserva « periferica » necessaria alla razionalizzazione del « centro ». La seconda tendenza, che potremmo definire policentrica, parte dall'analisi di territori scelti secondo una dimensione conforme, aventi di fatto o in potenza interrelazioni di carattere multiplo e non necessariamente condizionati da un unico polo. E' questo il caso dei comprensori montani, delle fasce di valorizzazione turistica, delle zone omogenee per attività produttiva o per la presenza di grandi assi infrastrutturali, e più in generale di tutte quelle aree che, come quella mantovana, pur caratterizzate da alcuni episodi di concentrazione, possono costituire il campo ideale per una pianificazione a carattere polivalente (economica, infrastrutturale, insediativa e normativa) volta ad equilibrare e ad organizzare allo stesso livello, e con gli stessi strumenti di intervento, città e campagna in un « unicum » territoriale. A questa bipolarità della dimensione intercomunale individuata sul piano geo-urbanistico, ne corrisponde una sul piano giuridico-istitu-zionale : a) l'istituto del piano intercomunale, così com'è previsto dalla legge urbanistica del 1942, basato sulle necessità e sull'iniziativa del comune guida; ( 3 ) b) la costituzione del comprensorio inteso come entità territoriale intermedia tra la regione e il comune con il compito specifico della pianificazione e della gestione urbanistica. — Sul piano regolatore intercomunale e sull'interpretazione corretta del-l'art. 12 della legge urbanistica del 1942, c'è tutta una letteratura, ufficiale o meno. Ma in pratica si è visto che seguire la procedura prevista dalla legge comporta o una assurda e inattuabile mortificazione delle autonomie comunali o, nel migliore dei casi, la formazione di un super piano regolatore per nulla diverso, se non nelle dimensioni, da quelli comunali. Non si riuscirebbe pertanto a sostenere la compresenza del Piano Intercomunale con i piani comunali, che ne risulterebbero tanto vincolati da essere inutili, o che verrebbero addirittura sostituiti. Seguire la procedura potrebbe in alcuni casi risultare utile per accelerare i tempi, ma comunque l'efficacia operativa resta legata alla volontà di tutti i comuni, nessuno escluso. — Il comprensorio, per contro, allo stato attuale non ha riscontri istituzionali e potrebbe rischiare di ridursi ad una fantomatica entità priva di qualsiasi possibilità operativa. Crediamo però che, qualora non lo si consideri un dogma, la definizione del comprensorio e la sua graduale concretizzazione attraverso lo strumento del consorzio, sia ormai una delle direzioni obbligate della pianificazione urbanistica. Il piano spaziale che ne deriverebbe, assumerebbe comunque le caratteristiche di un piano territoriale, perfettamente compatibile con i piani comunali, ai quali verrebbero dati più indicazioni che vincoli. 17