una propria iniziativa e una propria autodeterminazione devono interpretare le istanze della Comunità. Si chiude così una pagina di storia che ha visto i Comuni in posizione di costante rivendicazione delle proprie prerogative, ma occorre soprattutto che intervenga un salto di qualità dell’Ente Locale che deve adeguare il proprio comportamento alla realtà regionale. Una realtà soprattutto di rapporti per una politica di sviluppo non determinata e imposta dal centro, ma che comporta una chiamata di responsabilità e di partecipazione a tutti i livelli e quindi, e soprattutto, a livello comunale. Il diritto di iniziativa delle leggi regionali di cui anche i Comuni sono titolari, le interrogazioni o petizioni, non dovranno esaurirsi in un sordo meccanismo procedurale, ma dovranno dar vita ad un discorso con reciproca disponibilità degli interlocutori. Gli Enti Locali: Comuni, Provincie, Consorzi, Comprensori, saranno presenti nell'intero processo della programmazione legionale e della sua verifica. Aspetto decisivo del momento regionale è il trasferimento dei poteri di controllo sugli atti degli Enti Locali dagli organi statali agli organi regionali. Il condizionamento restrittivo e mortificatore dell'auto-nomia era puntualizzato soprattutto nella pesantezza del sindacato di merito che oggi viene completamente superato. Rimane da parte dell’Organo Tutorio la richiesta motivata all'Ente Locale di un riesame della deliberazione. Per quanto riguarda il controllo di legittimità appaiono superate tutte le motivazioni che giustificavano, in un sistema politico e costituzionale, ben diverso da quello odierno, la sua estensione a tutte le delibere, comprese quelle di puro contenuto esecutivo degli atti primari del Comune. Si presumeva una sorta di minorità culturale oltre che politica, della classe dirigente locale, giudicata incapace di applicare in maniera giuridicamente corretta gli adempimenti formali dei più semplici atti amministrativi quali quelli di mera esecuzione di atti primari. Il risultato anche pratico è di alleggerire l’organo di controllo daH'esame di una quantità di atti privi di rilevanza. L’esigenza politica che si pervenga rapidamente alla costituzione degli organi regionali di controllo è di questi giorni e sollecita in sede statutaria una chiara soluzione dell’articolazione degli organi stessi. La fase di decentramento è validissima anche per gli organi di controllo, nei singoli capoluoghi di provincia; nè può essere esclusa a priori l’ipotesi di sezione di controllo comprensoriali. Si pensi che la Lombardia ha nove capoluoghi e millecinquecento Comuni. In sostanza ci aspettiamo dall’Organo di controllo regionale il superamento del concetto tradizionale di tutela, spesso a carattere repressivo, il superamento di qualsiasi forma di rapporto gerarchico, la limitazione del « merito » sui bilanci e su alcuni atti primari, l’unicità del sistema che eviti disparità di trattamento, l’abolizione dell’autorizzazione e del visto di esecutività, l’indicazione dei termini tassativi di tempo trascorsi i quali, le delibere, divengano esecutive; l’adeguamento dei criteri della C.C.F.L. al nuovo sistema, ferma restando l’esigenza di porre in discussione la stessa sopravvivenza della C.C.F.L. in una ristrutturazione della finanza locale e della politica della spesa pubblica; il passaggio alle Regioni dei controlli tecnici in materia di Piani regolatori 6 e di opere pubbliche, improntati ad una collaborazione tecnica. Da ultimo ci aspettiamo che il passaggio del controllo alla Regione avvenga quanto prima, e non dopo l'approvazione parlamentare degli Statuti. In una logica autonomistica si inquadra l’istituto della delega delle funzioni amministrative regionali agli Enti Locali e quindi ai Comuni, problema che richiama quello di più vaste proporzioni delle nuove funzioni dei Comuni e quindi di una riforma della legge Comunale e Provinciale. Occorre cioè configurare un rapporto fra Regione delegante ed Enti Locali delegati che salvaguardi uno spazio decisionale di questi anche nello svolgimento delle funzioni delegate. Ovvio ribadire che la Regione si assume interamente l’onere finanziario relativo all'esercizio della funzione delegata. LA FINANZA PUBBLICA Non possiamo in questa sede, a completamento del discorso delle autonomie, esimerci dal fare il punto sulla finanza pubblica, sulla finanza locale e sulla riforma delle stesse di cui si parla da molti anni. In realtà le lunghe attese per una radicale riforma sembrano ormai avviate a soluzione con l'impegno governativo e parlamentare di approvare un disegno di legge delega sulla riforma tributaria. Facciamo brevemente un esame del disegno di legge presentato dalla Commissione parlamentare. Essa prevede l'abolizione di alcuni tributi, l'istituzione di nuovi tributi, l'attribuzione ai Comuni di entrate era- riali, la permanenza naturalmente di alcuni tributi, l’istituzione di un fondo speciale e di un fondo di risanamento. I tributi di cui è prevista l'abolizione sono: — Le sovrimposte e le addizionali delle imposte dirette erariali, sui terreni e fabbricati. — L'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni e relativa addizionale provinciale. — L'imposta di famiglia. — L'imposta di patente. — L’imposta sul valore locativo. — Il contributo per la manutenzione delle fognature. — I contributi speciali di cura, sui pubblici spettacoli e di musica applicati nelle stazioni di cura e soggiorno e turismo. — Le imposte camerali. — Le imposte comunali di consumo. — Il diritto speciale sulle acque da tavola. — L’imposta comunale di pubblicità. — L'imposta sull’incremento di valore delle aree fabbricabili. — I contributi di miglioria. I nuovi tributi di cui è proposta la istituzione sono: — L’imposta locale sui redditi patrimoniali a favore dei Comuni, Province, Regioni, Camere di Commercio e Stazioni di cura. — L'imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili. Essa va a favore dei Comuni. — L’imposta sostitutiva sui redditi derivanti da depositi bancari, postali e obbligazioni. E’ devoluta per un terzo al fondo speciale. 7