Le prime due imposte affluiranno direttamente agli Enti locali, l’ultima sarà versata al fondo speciale assieme al 20% della I.V.A. (imposta valore aggiunto). Per tutte le tre imposte l’accertamento sarà fatto dalla Amministrazione finanziaria dello Stato. L’attribuzione ai Comuni di entrate erariali riguarda quote di entrata alle quali lo Stato rinuncia a favore dei Comuni. La prima riguarda l’imposta erariale sul consumo di energia elettrica (gettito di 108 miliardi nel '68 e di 56 nel ’69). La seconda entrata riguarda la compartecipazione alla imposta di fabbricazione ed alla corrispondente imposta di confine sulla benzina in misura pari agli aumenti disposti. Tale tributo, che ha dato nel ’58 un gettito di 96 miliardi e nel ’69 di 104, figura già nel nostro bilancio per una entrata di 120 milioni. Entrambe tali entrate però affluiranno, secondo il progetto di legge al fondo speciale. I tributi che rimangono in vigore sono: — L’imposta sulle insegne. — L’imposta sui cani. — La tassa sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche. — La compartecipazione alle tasse automobilistiche. — La compartecipazione ai diritti erariali sugli spettacoli. L’ISTITUZIONE DI UN FONDO SPECIALE è previsto per una miglior distribuzione delle risorse disponibili a favore degli Enti Pubblici nelle zone più depresse del Paese, dotati di minori fondi di entrata. Essa è prevista presso la Cassa DD.PP. e ad essa affluiscono il 20% dell’I.V.A., un terzo deN’imposta trattenuta alla fonte sugli interessi (ai sensi dell’art. 10), l’imponibile erariale sul consumo dell’energia elettrica, la compartecipazione all’imposta e sovrimposta sulla benzina in base aH’aumento del 1966. La ripartizione tra i Comuni delle somme affluite a tale fondo avverrà periodicamente in base a parametri multipli diretti a distribuire le somme stesse in ragione inversamente proporzionale alla capacità contributiva del reddito prodotto in ciascuna provincia. Tale sistema di ripartizione segna una variazione rispetto ai parametri precedentemente proposti e ci sentiamo in obbligo di chiederci se esso sia effettivamente il migliore, se, cioè, esso riesca a conciliare il principio del beneficio e del territorio con quello della solidarietà. Due condizioni imprescindibili dovranno in ogni caso essere rispettate: primo rendere snello il funzionamento del fondo in modo che la distribuzione delle somme avvenga rapidamente e tempestivamente, secondo, rendere interessati gli Enti Locali alla Amministrazione del fondo stesso. IL FONDO DI RISANAMENTO è previsto dal penultimo comma dell’art. 14 e sarà costituito mediante il versamento di una somma annualmente decrescente, a carico del bilancio dello Stato, per i primi dieci anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti delegati. Il fondo sarà impiegato per il graduale e proporzionale risanamento dei bilanci dei Comuni e delle Province che non sono in pareggio economico e che abbiano deliberato un concreto piano di risanamento. Tale fondo dovrebbe assolvere quindi alla finalità di assicurare 8 la graduale bonifica dell’attuale grave situazione di indebitamento dei Comuni e delle Province che ha raggiunto la cifra complessiva di circa 9.000 miliardi al 31-12-1969. Sarebbe però quanto mai opportuno che il Governo illustrasse meglio i criteri di interpretazione della condizione richiesta relativa alla deliberazione di un « concreto piano di risanamento » essendo la dizione, così come formulata nel disegno di legge, un po’ troppo generica. Il giudizio che da molte parti si è espresso circa i lati positivi di questa grande riforma ci trovano sostanzialmente concordi sui principi riformatori di una nuova finanzia pubblica razionale nell’applicazione, rispondente più concretamente al criterio di progressività voluto dalla Costituzione, capace di stabilire un nuovo rapporto fra fisco e contribuente, più semplice e chiaro nell’applicazione dei tributi e nella determinazione della capacità contributiva. Meno soddisfacente è invece il settore di riordinamento della finanza locale per la quale il disegno di riforma, pur nell’intento di determinare una svolta decisiva in questo campo, tende ad una pesante contrazione delle autonomie degli Enti Locali e soprattutto dei Comuni. A questo proposito dobbiamo dire però che le limitazioni di autonomie sono da respingere non per quanto attiene la capacità o il potere insita nel concetto o nella prerogativa di autonomia fiscale (la quale invece va riconosciuta allo Stato in ragione della unitarietà dei criteri informatori ed operativi della finanza pubblica), ma per tutto quanto nel disegno di legge vi è di limitativo dell’autonomia finanziaria dei Comuni. In altri termini, ci sembra irrinunciabile il principio che gli Enti Locali possano realizzare il ruolo che loro spetta nell'ambito del quadro istituzionale stabilito dalla Costituzione, solo se saranno finalmente dotati di autonomia finanziaria; per il che, predeterminare le entrate dei Comuni con un sistema poco elastico se non addirittura rigido, prima ancora di averne modificato con una nuova legge Comunale e Provinciale le funzioni e quindi l’assetto istituzionale, costringerà gli Enti Locali a limitare la propria attività e gli interventi nel campo della economia e dello sviluppo civile e sociale della comunità, dovendo, gli Enti stessi limitarsi a programmare a breve periodo soltanto la spesa corrente in di retta proporzione alle entrate assegnate secondo i criteri redistributivi previsti dal disegno di legge. Pur consapevoli della assoluta necessità di risanare il crescente disavanzo degli Enti Locali nello stesso interesse degli Enti e della comunità, siamo convinti per altro che l’opera di risanamento non può farsi a detrimento dello sviluppo civile e sociale delle popolazioni; e solo in questo senso, spettando alle Amministrazioni locali la salva-guardia e la stessa realizzazione di questo progresso, rivendichiamo tutte quelle modifiche del disegno di legge all’esame del Parlamento che assicurino collateralmente alla chiara definizione legislativa delle funzioni degli Enti Locali, la più ampia autonomia finanziaria indispensabile strumento e condizione operativa dei piani di sviluppo autodeterminati neH’ambito della programmazione nazionale. La stessa programmazione del pareggio del bilancio auspicabile in senso generale deve avere la garanzia di essere la componente di uno sviluppo economico e sociale e non può correre il rischio di costituire la programmazione di uno Stato cronico di sottosviluppo. 9