SPARTACO GAMBA Criteri, accertamenti e revisione dell’imposta di famiglia per l’anno 1971 attuati dall’Amministrazione Comunale Nel quadro della sua normale amministrazione, la Giunta Municipale di Mantova ha dovuto anche considerare la politica tributaria del Comune. La Giunta perciò ha completato il discorso della «revisione dell’imposta di famiglia », iniziato alcuni anni addietro, con uno studio approfondito di quelle partite che, appunto, negli ultimi due o tre anni non sono state oggetto di revisione a causa di motivi tecnico-organizzativi vari quali, in primo piano, l’eterogeneità di elementi a disposizione per il perseguimento di un valido e legittimo traguardo in positivo ed in secondo piano quello di natura organizzativa posto che dagli accertamenti potevano nascere numerosi ricorsi, anche solo interruttivi, che avrebbero « congelato » per diverso tempo il normale lavoro dell'Ufficio Tributi. L’operazione di revisione, quindi, avvenuta in tre distinte riprese per un totale di N. 1806 accertamenti e terminata nei primi giorni del mese di luglio, non è stata un nuovo « corso » di politica tributaria, bensì un completamento dell’operazione iniziata dalla precedente Giunta Municipale. Per gli accertamenti in questione, l'Amministrazione attiva, a mezzo dell'Assessorato ai Tributi, si è avvalsa della Commissione Consiliare Tributaria. Durante le cinque riunioni, l'Amministrazione attiva da una parte e la Commissione Consiliare dall’altra hanno tracciato alcuni criteri di massima da assumere come base nella formulazione dell'atto di accertamento ed hanno altresì ribadito la necessità del bonario componimento (concordato) fissandone, per quanto possibile, dei limiti minimi e massimi per l'adesione. In ordine ai criteri, sono stati fissati i seguenti punti: 1) per il periodo di riferimento d’imposta: in linea di puro diritto veniva fissato l’intero anno 1970, non trascurando l'esistenza della sentenza della Cass. Civile, Sez. I, 7-4-970 numero 942 che limita il periodo di riferimento ai dodici mesi immediatamente anteriori a termine per la denuncia di rettifica (cioè dal 21 settembre dell’anno precedente, nella specie 1969, al 20 settembre dell’anno in cui si è tenuti alla denuncia del reddito, cioè 1970); 2) per la determinazione del reddito delle attività industriali, venivano considerati i seguenti elementi: a) l'ammontare dei salari ed oneri riflessi: b) il numero dei dipendenti in relazione alle dimensioni d’impresa; 10 c) le vendite all’estero e le commesse ricevute dallo Stato o da Enti Pubblici; d) il rischio d’impresa connesso ad alcune caratteristiche settoriali legate all’economia nazionale; e) gli interessi passivi a fronte dei mutui ed i conti correnti bancari; f) la destinazione dell’utile d’impresa a seconda del reinvestimento interno per l'ammodernamento degli impianti o secondo l'investimento in speculazioni esterne; g) la partecipazione del contribuente in Società di capitali; h) il tenore di vita; i) ed infine, gli imponibili iscritti ai fini delle imposte erariali; 3) Per i redditi derivanti da lavoro subordinato iscritti in numero di 5698, sul totale di n. 9.787 partite a ruolo nel Comune di Mantova, veniva seguito, per i casi riesaminati in N. di 882 (di cui 421 dipendenti da ditte private e N. 461 da Enti Pubblici), il concetto dettato dall'art. 275 T.U.F.L. modificato dall'art. 10 D.L. 26-3-948 N. 261, richiedendo cioè ai datori di lavoro l'elenco nominativo dei dipendenti con l'ammontare degli emolumenti pagati nel 1970 al fine di giungere ad una perequazione tributaria; 4) per i proprietari di immobili urbani si è tenuto conto delle loro effettive entrate depurate dalle imposte e tasse e spese di manutenzione in ragione di 1/3 dei canoni, mentre per i proprietari di terreno dato in affitto si è tenuto conto della recente legge sui fitti rustici. 5) per i redditi commerciali e professionali, data la caratteristica dell’imposta di famiglia, veniva fissata una metodologia del « caso per caso » nel senso che le partite sottoposte a revisione dovevano essere vagliate per gruppi e ciò per evitare, al massimo possibile, evasioni e sperequazioni; Questi i criteri ed a lavoro quasi ultimato si è visto che l’istituto del concordato ha favorito e snellito la discussione tra il contribuente e l’Amministrazione e se allo stato non si possono quantificare con certezza i ricorsi (in buon numero sono quelli interuttivi stante l’assoluta mancanza di tempo per arrivare ad un bonario e sollecito compo- nimento) si può però dichiarare che sono contenuti in una percentuale discretamente bassa rispetto alle previsioni fatte dalla Commissione 11