N. «865» - La legge per la casa Eccone i motivi: a) la previsione di finanziamento per 2500 miliardi sembra peccare di ottimismo secondo quanto indicato dal piano quinquennale e ciò sarebbe veramente grave di fronte alle reali necessità del Paese; e pur- troppo non sarebbe la prima volta. b) - c) i tempi di attuazione sono indubbiamente collegati alla terza riserva e cioè alle possibilità concrete di dare un avvio sollecito alla riforma. Parlando di possibilità concrete intendo parlare di particolari esecutivi che per la verità danno luogo a perplessità ed a incertezze. Perplessità ed incertezze, come dicevo aM’inizio, che mi permette- ranno di ritornare più avanti suN’argomento durante e dopo il periodo di rodaggio. Certo è, che molti muoveranno attacchi alla legge, cercheranno di demolirla, ma tutto questo non spetta certamente a noi, comunque impegnati a qualsiasi livello amministrativo e pertanto chiamati ad esserne gli esecutori. Non passivamente, questo è fuori dubbio, non nascondendo le difficoltà che Incontreremo tenendo presente l’onere e la responsabilità di tradurre in concreta realizzazione le soluzioni proposte dal legislatore. D’altra parte anche in sede di approvazione da parte dei due rami del Parlamento ce stato chi ha chiaramente riconosciuto che nella legge sono evidenti lacune e difetti che potranno essere corretti in seguito, alla luce delle esperienze e di un più attento esame delle situazioni create dalla legge stessa. Credo anch'io quindi che una legge, qualsiasi essa sia, non possa fare miracoli ma è altrettanto vero che introduce fatti nuovi e punti fermi, fatti e punti che dobbiamo perseguire. L’esame particolareggiato della legge ci porterebbe inevitabilmente ai quesiti, alle domande, alle interpretazioni; sottolineiamone qui soltanto gli aspetti più innovatori e più qualificanti. Il primo titolo della legge (art. 1 - 8) accoglie le istanze di una vera autonomia regionale e questa impostazione rende immediatamente attuabili norme per la unitarietà programmatica degli interventi e quindi precede anche l’anticipazione dei tempi per il trasferimento alla competenza regionale dei poteri di approvazione di tutti gli ordinamenti urbanistici. Da qui la gestione dell’edilizia pubblica da parte della Regione che in sede operativa si avvarrà degli IACP, delle cooperative e dei loro consorzi in stretta connessione con gli enti locali. 4 Superfluo in questa sede parlare della ristrutturazione di questi enti. E’ importante invece far rilevare che entro il 1972 dovrebbero essere sciolti le decine e decine di enti pubblici che operano nel settore, se ancora operano per la verità, o se servono soltanto per mantenere intatte le poltrone. Il titolo secondo (art. 9 - 25) comprende le norme a mio parere più importanti deM’intera legge non tanto per le indennità da corrispondere ai proprietari espropriati, quanto per l’estensione del concetto di pubblica utilità che viene ad investire tutte le aree di espansione residenziale e produttiva. In essa viene esaltata la funzione democratica degli enti locali, si afferma cioè il concetto che la crescita ordinata e razionale degli insediamenti è pubblica utilità. Il titolo terzo (art. 26 - 47) propone il rilancio della 167. Dal quadro di raffronto traiamone le principali innovazioni: — interventi per la formazione di piani consortili; — estensione della zona da includere nei piani di zona fino a comprendere il 60% del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa per un decennio: — possibilità di apportare varianti ai piani con la sola delibera del consiglio comunale. Inoltre i Comuni oltre che espropriare per pubblica utilità per edilizia economica e popolare, possono anche farlo fuori della 167 nella misura del 20% convenzionando canoni di locazione e prezzi di vendita degli alloggi e al tempo stesso dare in concessione o cedere in proprietà le aree destinate alle zone industriali ed a quelle commerciali e turistiche. Il titolo quarto (art. 48 - 71) tratta l'aumento di disponibilità di alloggi per i lavoratori e per i cittadini meno abbienti con un programma triennale purtroppo ottimistico come si accennava per quanto riguarda la dotazione dei fondi. I fondi comunque disponibili saranno prevalentemente destinati alla realizzazione di organici complessi residenziali dotati di tutte le infrastrutture e dei servizi sociali necessari. I programmi saranno volti alla costruzione di alloggi per la generalità dei lavoratori, per coloro che occupano abitazioni improprie, malsane o fatiscenti da demolire, alla costruzione di case albergo e di alloggi destinati a soddisfare i fabbisogni di zone eventualmente colpite da calamità naturali. II titolo quarto è inoltre importante perchè prevede per la prima volta interventi per la ristrutturazione ed il risanamento dei vecchi alloggi di edilizia economica e popolare oggi praticamente abbandonati 5