CINEMA 60 SOMMARIO del n. 7 Rocco Musolino: Per una critica specifica del film. Dario Natoli: Missionari e crociati della censura. Roberto Alemanno: Il colore del Deserto. Tadeusz Pallasz: Sintomi di una ripresa. Gian Piero Dell'Acqua: Il momento della verità. Gianpiero Berengo Gardin: La costanza del rigore. I « dossiers » di « Cinema '60 ». Un « collage » per Soraya. Claudio Bertieri : E' morto lo zio Stan. Robert Benayoum: Disponibilità dello spettacolo. Rubriche: L’occhio critico - Incontri - Panoramica. Redazione'. c/o Corso Giampiero Mughini, Via F. Cilea, 119 - CATANIA. GIOVANE CRITICA SOMMARIO del n. 50 Alfonso Pozzi: La « tragedia » è indispensabile? Vito Attolini: Poetica e stile in Michelangelo Antonioni. Giorgio Tinazzi: La via della regressione naturale. Pio Baldelli: Le alternative del cinema cubano. Augusto Illuminati: Classe, coscienza di classe e ideologia. Roberto Roversi: Una nota a proposito di due problemi. Guido Fink: Kubrick, o del cinema indiretto. Sergio Ragni: L’attualizzazione dei classici. Renzo Renzi: I retroscena di una collana. Giuseppe Zagarrio: Ragioni di un e-migrato. Segnalazioni di libri e riviste. Redazione: Via Colonna Antonina, 52 - ROMA. « la natura generò il diritto comune, l’uso e la consuetudine fece il diritto privato » (5). Questo importante concetto del Vescovo milanese, che esclude essere la proprietà privata (nel significato moderno del termine) di diritto naturale originario, verrà più tardi ripresa e sistemata da San Tommaso nella Summa. Il ritorno dell’A-quinate sulla questione per approfondire le soluzioni in precedenza accennate è tanto più importante quando si pensi che gli istituti proprietari della società del suo tempo riposavano sul principio romano dell’« ius utendi et abutendi », cioè sul diritto all’uso esclusivo dei beni, diritto tutt’al più temperato, ma mai sostanzialmente mutato dall’avvento del Cristianesimo. Se accettiamo in linea di principio la fondamentale distinzione fra la dimensione proprietaria in quanto tale, cioè in quanto necessaria al vivere civile e sociale dell’uomo, e gli istituti diretti a garantirne in concreto la presenza in ogni dato assetto della società, dobbiamo riconoscere che il pensiero cristiano, per merito principale di S. Tommaso, ha raggiunto in proposito una tale chiarezza e linearità da suggerire quella distinzione come un punto di partenza preciso ed essenziale. A maggior chiarimento riportiamo un brano di un saggio che uno studioso cattolico, il Vykopal, ha dedicato alla dottrina tomistica del « superfluo »: « Dopo aver affermato che l’uomo ha il suo « jus utendi » e questo è comune, S. Tommaso si domanda se l’uomo, pur essendo l’uso dei beni in comune, possa ancora possedere dei beni come propri. Ecco come si pone la questione: se sia lecito possedere qualcosa come proprio. Nel concetto di jus utendi proprio a ciascun uomo, non è incluso se la proprietà debba essere collettiva o privata, anche se la collettiva sembra più corrispondente al diritto naturale dell’uso comune. S. Tommaso non fa questione se il primo uomo che si è appropriato di qualche cosa abbia fatto peccato. Ma, tenendo conto del fine dell’uomo e della corrotta natura di lui, conclude, pur confermando l’uso comune dei beni, che è lecito e necessario che l’uomo possieda in proprio intendendo questo diritto come potestas procurati-di et dispensandi. Sostiene però l’Aquina-te che il diritto di proprietà non è de jure naturile primario. Ecco le sue parole: se- 68